La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Paese, infatti, definisce le sue caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base e sancisce l’organizzazione politica su cui si regge. L’Assemblea Costituente approvò il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. E’ definita lunga perché contiene i principi fondamentali (oltre alle norme di organizzazione statale) e rigida, dato che non può essere modificata da una legge ordinaria. Bensì solo con un procedimento legislativo aggravato.
Alcuni articoli della Costituzione hanno come tema l’istruzione e l’educazione, la scuola è descritta come un ponte di passaggio tra la famiglia e la società.
Principi Costituzionali: articolo 9, comma 1
Uno dei principi costituzionali riporta ” La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”.
La Costituzione sostiene la libertà nella formazione della cultura, nella diffusione del sapere e nell’attività di ricerca. Si differenzia nettamente dalla politica adottata nel fascismo, tendente all’appiattimento intellettuale. Ad esempio le Università godono di piena autonomia nello stabilire i propri statuti e regolamenti.
In questo articolo è implicita anche la libertà di espressione di cui godono coloro che promuovono la cultura come filosofi, autori di cinema, di teatro e scrittori. Infine è attribuita grande importanza all’intervento dello Stato in favore della ricerca scientifica: a questo scopo è stato fondato il Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’Italia è quindi promossa come uno Stato di cultura, in quanto si fa carico della promozione culturale dei suoi cittadini, fornendo le condizioni e i presupposti per lo sviluppo sia della cultura che dell’istruzione.
Principi Costituzionali: l’articolo 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
L’articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
I principi costituzionali impongono allo Stato, senza concedergli il monopolio, il compito di istituire scuole di ogni tipo, ordine e grado, in modo da assicurare anche a chi non potrebbe permettersi di frequentare un istituto a pagamento, la possibilità di avere un’istruzione scolastica. Da questi articoli deriva quindi il diritto allo studio dei cittadini nei confronti dello Stato, per almeno dieci anni ed il diritto-dovere di istruzione e formazione sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (che si compie nel primo e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione).
La Costituzione prevede un sistema di istruzione obbligatoria e gratuita, incentivando anche con aiuti economici il proseguimento agli studi (tramite borse di studio).
Importanti sono anche la libertà di insegnamento e di istruzione
Nel primo caso il docente è libero di esercitare la sua professione nel modo che meglio crede, nel rispetto del buon costume, dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità. Per comportamenti contrari al buon costume si intendono tutti gli atti che in un preciso momento storico suscitano allarme sociale o scandalo, offendendo la coscienza collettiva. Mentre il divieto di introdurre in un’aula scolastica elementi che turbino gli alunni oppure attinenti a fini di propaganda sovversiva riguarda la tutela dell’ordine pubblico.
Infine per quanto riguarda il limite della pubblica incolumità, questi si riferisce alle attività pratiche, tecniche o di laboratorio, nel momento in cui vengono svolte senza le dovute cautele, in quanto potrebbero essere pericolose per la salute degli studenti.
Il suddetto principio non è seguito per l’insegnamento della religione cattolica, l’idoneità all’insegnamento è data dall’autorità ecclesiastica e i programmi, le modalità organizzative e i libri sono scelti sulla base di intese con la CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Per libertà di istruzione si intende che lo Stato sostiene la libera gestione dell’istruzione, infatti, come affermato in precedenza, non ha il monopolio in questo ambito, gli enti e i privati possono istituire scuole a condizione che non prevedano oneri per lo Stato.
Non tutte le scuole private sono paritarie. Infatti la libertà di istituirle non comporta automaticamente l’attribuzione della parificazione (ovvero il pieno riconoscimento dei titoli di studio conferiti).
La loro equiparazione richiede il possesso di determinati requisiti, rintracciabili nella legge n.62 del 10 marzo 2000, detta sulla parità scolastica.
Le scuole per ottenere la parità devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, corrispondere agli ordinamenti generali dell’istruzione, accogliere chiunque chieda di iscriversi. Le scuole paritarie hanno massima libertà di scegliere l’ordinamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico (ad esempio possono impostare un progetto educativo di ispirazione religiosa).