La legge del 9 novembre 2021 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti) ha modificato le prassi attraverso cui sarà possibile ottenere l’abilitazione professionale per alcune professioni sanitarie, dando così l’approvazione per l’istituzione della laurea abilitante in Italia.
Durante il 2022 sono stati emessi i primi decreti attuativi:
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022: include le disposizioni riguardo al nuovo tirocinio pratico-valutativo, alla successiva prova pratica ed adegua i corsi di laurea alla finalità della norma;
- il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022: include le disposizioni transitorie specifiche per chi ha terminato il tirocinio professionalizzante come prevedeva il precedente ordinamento;
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022: include le disposizioni transitorie per gli studenti che conseguono o hanno conseguito la laurea in psicologia secondo il precedente ordinamento.
Sono previste, grazie a questa innovazione, delle semplificazione nella modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni, come l’eliminazione degli esami di Stato.
Andando per ordine, sarà utile indicare innanzitutto quali sono le lauree abilitanti in questione: Farmacia e farmacia industriale, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria e Psicologia.
La nuova disciplina sulla laurea abilitante potrà entrare in vigore dall’anno accademico 2023/2024.
Laurea abilitante in psicologia: novità
Ad oggi, l’iter per diventare psicologo è il seguente: occorre innanzi tutto la Laurea in Psicologia. Dopodiché bisogna fare un tirocinio post laurea di un anno in una struttura abilitante e superare l’esame di Stato. Ottenuta l’abilitazione, per esercitare la professione bisogna iscriversi presso l’Ordine degli Psicologi della propria regione.
Sarà possibile ottenere la laurea in psicologia abilitante con la valutazione positiva del tirocinio interno e con il superamento, in sede di esame di laurea, di una prova pratica. L’ottenimento della Laurea Magistrale in Psicologia, in base a tale riorganizzazione, comporta conseguentemente il possesso dell’abilitazione professionale, diventando titolo valido ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi, che rimane obbligatoria per esercitare la professione.
Tra le novità introdotte per la laurea abilitante in Psicologia vi sono quindi quelle che riguarda il tirocinio e l’esame finale: ad ognuno dei 20 cfu previsti per il tirocinio corrispondono almeno 20h di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 h di attività supervisionata (ha una durata complessiva di 750 ore).
Le attività di tirocinio saranno esplicate per un numero minimo di 14 CFU in contesti operativi, presso enti esterni convenzionati con le Università. Sarà obbligatorio destinare parte del tirocinio nelle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
Per approfondire: Diventare psicologo: l’iter da seguire
Tirocinio e prova pratica nello specifico
Per essere ammessi alla prova finale bisogna avere almeno 30cfu, corrispondenti ad alle attività di tirocinio professionalizzante. Di questi: 10 si ottengono durante la triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (classe L-24) e 20 si conseguono alla magistrale (classe LM-51).
Per chi ha concluso la triennale nel momento transitorio senza aver svolto i 10 CFU di attività professionalizzanti, è possibile chiedere il riconoscimento delle attività svolte durante i tre anni del corso di laurea.
Il tirocinio è superato se si ottiene un giudizio d’idoneità, che dà diritto ad accedere all’Esame finale abilitante. Se la valutazione è negativa, lo studente è tenuto a ripetere parte o l’intero tirocinio.
Come è scritto nell’ art. 1 della Legge 56/1989: il tirocinio prevede “l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale” capacità che fanno rimandano alle azioni tipiche della professione di psicologo .
Altro requisito per ottenere la laurea abilitante è il superamento di una prova pratica, accessibile agli studenti che hanno ottenuto il giudizio positivo di idoneità delle attività del tirocinio.
La prova pratica avverrà in modalità orale precederà la discussione della tesi di laurea, vertendo sulle seguenti tematiche: gli aspetti di legislazione e deontologia professionale, l’attività svolta durante il tirocinio ed i legami tra i modelli, le teorie e le pratiche professionali.
La prova pratica è unica e risulta superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.
Esame di stato
Per quanto riguarda il suddetto esame di stato, questo verrà abolito dall’anno accademico successivo a quello in corso di adozione dei decreti vettoriali. Al momento si parla, quindi, dell’anno accademico 2023/2024.
In questa fase di passaggio il Ministro dell’Università e della Ricerca, insieme al Ministro della Salute, ha divulgato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022 gli ultimi quattro Decreti, rendendo note le modalità semplificate per svolgere l’esame di Stato per i laureati o per coloro che conseguiranno la laurea seguendo il percorso formativo precedente.
Gli studenti universitari che si iscriveranno ai corsi di laurea dell’ordinamento didattico precedente e non abilitante potranno decidere di passare al nuovo percorso, secondo le modalità stabilite dell’Ateneo.
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Università di Psicologia online
Per la laurea in psicologia online non cambia niente, in quanto di fatto, le Università Telematiche sono riconosciute dal MUR; dunque risultano soggette agli stessi decreti interministeriali del 5 luglio 2022 di tutte le altre Università.
Per approfondire: Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche