La richiesta e la fruizione di un Piano educativo individualizzato (PEI) è un diritto fondamentale per gli alunni che presentano una disabilità di lieve o alto livello. Ciò è quanto definito, in modo riassuntivo, dal D.lgs. n. 66 del 2017.
Nello specifico, gli artt. 12 e 13 della stessa legge n. 104 del 1992 e l’art. 5 del D.lgs. n. 66 del 2017, in ambito scolastico, prevedono che, dopo un primo accertamento da parte del Servizio Sanitario locale, l’alunno con disabilità, sulla base della natura e della consistenza delle minoranze, può usufruire di assistenza scolastica durante l’intero anno scolastico. In particolare, vien elaborato un documento provvisorio denominato “profilo di funzionamento” prerequisito fondamentale per la formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).
Lo strumento P.E.I.
Il PEI, secondo il D.lgs. n. 66 del 2017 è lo strumento con cui si definisce il percorso didattico per soggetti con disabilità, più specificatamente:
- le modalità di sostegno;
- gli strumenti e le strategie per un apprendimento funzionale;
- le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;
- il monte ore di sostegno nei confronti di alunni con disabilità e della classe.
Quest’ultimo viene redatto, secondo quanto dichiarato dagli artt. 7, comma 2, lett. a) e g), e 9 comma 10, del d.lgs. n. 66 del 2017 da gruppi di lavoro costituiti da docenti contitolati o dal consiglio di classe e con la collaborazione di figure esperte interno o esterne all’istituzione scolastica, dei genitori dell’alunno e dell’alunno. I Gruppi di lavoro sono supportati dall’unità di valutazione multidisciplinare.
Il ruolo del PEI è perciò fondamentale al fine della tutela dell’alunno disabile e favorisce la crescita scolastica. La mancata o incompleta messa in atto di un intervento educativo personalizzato, come il PEI, comporterebbe la violazione di diversi diritti fondamentali per gli alunni che lo richiedono come il diritto alla formazione e crescita personale, il diritto alla tutela da parte delle Istituzioni e soprattutto, il diritto alla istruzione e all’integrazione scolastica, tutti diritti sanciti dalla Costituzione.
Il P.E.I: il caso LIS in Lombardia
Situazione in cui sono venuti meno tali diritti è avvenuta nella regione Lombarda dove, i genitori di un alunno hanno richiesto che venisse accertato il diritto del bambino a poter beneficiare di una figura professionale e competente in lingua LIS per un monte ore più vasto durante tutto l’anno scolastico rispetto a quanto disposto dalla regione di appartenenza.
Il riconoscimento di questo diritto ha richiamato l’attenzione del TAR della regione Lombardia, che ha accolto la causa e messo in evidenza che l’incompleta fruizione del servizio viola diversi diritti emanati dalla Costituzione Italiana e che, l’assistenza di una figura specializzata in lingua LIS dovrà essere offerta anche negli anni scolastici successivi fino a quando non si procederà con un aggiornamento del PEI.
Per approfondimenti:
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