Nuovo Decreto TFA Sostegno: i criteri di accesso

Il 31 Maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto n.694, datato 30 Maggio 2023, che autorizza l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nell’ambito delle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023. Questi percorsi sono noti come TFA Sostegno, appartenenti all’VIII ciclo di specializzazione.

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Requisiti di accesso

Per poter accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i candidati devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  1. Possedere un titolo di abilitazione all’insegnamento ottenuto attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, o un titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente.

Oppure

  1. Possedere un diploma magistrale, incluso il diploma sperimentale con indirizzo psicopedagogico o linguistico, che conferisce l’abilitazione all’insegnamento, ottenuto presso gli istituti magistrali, o un titolo equivalente di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente, sempre che tale diploma sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono i seguenti:

  1. Possedere un’abilitazione specifica per la classe di concorso desiderata, o titoli di abilitazione equivalenti conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente.

Oppure,

  1. Possedere una laurea magistrale o a ciclo unico, o un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un titolo equivalente coerente con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, accompagnata da almeno 24 CFU/CFA (Crediti Formativi Universitari/Articolazioni) oppure da un’abilitazione per un’altra classe di concorso o grado di istruzione. Tuttavia, si attende ancora una risposta sulla possibilità di conseguire i 24 CFU dopo il 31 ottobre.

Chi è esonerato dai 24 CFU

  • Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), fino al 2024/25: per loro il requisito di accesso ai percorsi di specializzazione è il possesso di un diploma che consenta l’accesso alla specifica classe di concorso.
  • candidati che possiedono l’abilitazione per un’altra classe di concorso o per un altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU/CFA (Crediti Formativi Universitari/Articolazioni) richiesti ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 59/2017, a condizione che abbiano comunque il titolo di accesso alla classe di concorso, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/2016 e integrato dal Decreto Ministeriale 259/2017.

Ad esempio, i docenti dell’infanzia/primaria con una laurea e 24 CFU possono richiedere di svolgere le prove di accesso per la scuola secondaria, a seconda delle classi di concorso consentite dal loro titolo di studio.

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