Laurea in Psicologia abilitante e disposizioni transitorie

Sono stati pubblicati i decreti attuativi della Legge n. 163/2021 recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti con cui i prossimi laureati potranno svolgere l’esame di abilitazione alla professione in concomitanza dell’esame di laurea.

La Legge n. 163/2021 prevede inoltre delle disposizioni transitorie, che chiariscono la graduale modalità di passaggio dal previgente al nuovo ordinamento didattico: si tratta di norme rivolte a chi consegue (o ha conseguito) la laurea in psicologia in base al previgente ordinamento didattico non abilitante e anche a chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo la normativa in fase di superamento.

 

Norme per i laureati in Psicologia che hanno concluso il tirocinio ma non hanno ancora conseguito l’abilitazione

Il  Decreto n. 554 del 6 giugno 2022 detta alcune disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di psicologo.

Il decreto stabilisce che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale e che non hanno sostenuto l’esame di stato abilitante all’esercizio della professione secondo le norme previgenti dovranno ottenere l’abilitazione previo superamento di una prova orale sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale (art. 1).

Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti potrà chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.

È consentito l’accesso alla prova orale abilitante ai possessori di diploma di laurea in Psicologia (V.O.) o di Laurea Specialistica classe 58/S non abilitante o di Laurea Magistrale in Psicologia – classe LM-51 non abilitante ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

La prova e la valutazione attengono alle “attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo”.

La prova pratica è superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.

Norme per i laureati in Psicologia secondo il previgente ordinamento che non hanno ancora svolto il tirocinio

Il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022(opens in a new tab) prevede che i possessori di Laurea Magistrale in Psicologia non abilitante acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione superando un tirocinio pratico valutativo (TPV) e una prova pratica valutativa (PPV).

Il tirocinio pratico valutativo è articolato in 30 CFU e ha una durata complessiva di 750 ore.

Il tirocinio, opportunamente supervisionato, prevede “l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale” competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1, L. n. 56/1989).

Il tirocinio, necessario per accedere all’Esame finale di abilitazione, si considera superato con il conseguimento di un giudizio d’idoneità. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso.

Il Decreto prevede che le Università, su richiesta del laureato, ai fini della valutazione del TPV possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al conseguimento della laurea. Se il riconoscimento non consente di conseguire tutti e 30 i CFU previsti (750 ore) il laureato chiede all’università presso cui si è laureato l’ammissione al tirocinio ai fini dell’integrazione.

La prova pratica valutativa è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia LM-51 che emana il relativo bando.

Si tratta di un’unica prova che ha come oggetto l’attività svolta durante il TPV, legami tra teorie/modelli e pratiche professionali e gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova pratica si considera superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.

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