Un tema di notevole dibattito, che ha creato difficoltà interpretative anche tra i sindacati firmatari, è la sezione “Declaratoria delle aree” presente nell’Allegato A del nuovo contratto dei collaboratori scolastici. Per comprendere meglio le nuove disposizioni, abbiamo consultato Giorgio Germani, Presidente dell’ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche).
CONSULTA IL NUOVO CONTRATTO
Nel nuovo contratto, l’Allegato A presenta un’aggiunta nella “Declaratoria delle aree” rispetto alla versione precedente, riguardante specificamente gli incarichi dei collaboratori scolastici. La modifica più significativa riguarda l’assistenza ai bambini nelle scuole dell’infanzia e primaria, sia nell’uso dei servizi igienici sia nella cura dell’igiene personale. Questa è effettivamente una novità rispetto al precedente contratto?
Germani conferma: “Effettivamente, il nuovo CCNL introduce specifiche aggiuntive. Oltre all’assistenza durante i pasti nelle mense scolastiche, il contratto prevede ora esplicitamente che, nelle scuole dell’infanzia e primaria, i collaboratori scolastici assistano gli studenti nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.” Precedentemente, il ruolo del collaboratore scolastico era principalmente quello di offrire supporto materiale agli alunni portatori di handicap, facilitando l’accesso e il movimento dentro e fuori dalle strutture scolastiche, inclusa l’assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, come delineato dall’articolo 47.
La misura riguarda sia gli studenti normodotati che con disabilità
Nella “Declaratoria delle aree” del nuovo contratto, troviamo una specifica che non solo conferma i compiti già assegnati ai collaboratori scolastici per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, ma estende ulteriormente l’ambito di azione. Oltre ad assistere tutti gli studenti nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, il contratto precisa il ruolo dei collaboratori scolastici nel supportare gli alunni con disabilità.
Questa inclusione mira a garantire un effettivo diritto all’inclusione scolastica, prevedendo che i collaboratori prestino un ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità. Questo supporto comprende l‘assistenza nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, oltre all’aiuto nell’uso dei servizi igienici e nella cura personale, e si applica a studenti di tutti gli ordini di scuola, confermando così l’impegno verso una scuola più inclusiva e accessibile per tutti.
La definizione di “servizi generali della scuola”
Indica che le mansioni descritte fanno parte delle responsabilità ordinarie dei collaboratori scolastici. Di conseguenza, queste attività non saranno retribuite separatamente, in quanto sono considerate parte integrante delle normali funzioni lavorative del personale.
Dal punto di vista degli utenti, questa misura può essere vista come un miglioramento del servizio offerto nelle scuole. Tuttavia, tra i collaboratori scolastici, la decisione ha suscitato polemiche e malcontento, con alcuni che hanno addirittura minacciato di rifiutarsi di svolgere questi compiti aggiuntivi. Nonostante le proteste, la realtà è che, se le mansioni sono incluse nel profilo di appartenenza specificato dal CCNL, i collaboratori scolastici non hanno la facoltà di rifiutarsi di eseguirle. Le attività rientrano infatti nelle responsabilità ordinarie previste dal loro contratto di lavoro.
Alcune interpretazioni audaci suggeriscono che questa novità derivi dall’articolo 47 del contratto precedente, ipotizzando una continuità che non altererebbe i compiti dei collaboratori. Tuttavia, l’articolo menzionato si concentra specificamente sugli incarichi aggiuntivi destinati agli studenti con disabilità. La nostra lettura del testo attuale è chiara e non soggetta a interpretazioni: il collaboratore scolastico è tenuto a fornire l’assistenza necessaria nelle scuole dell’infanzia e primaria per l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale. Inoltre, per tutti gli ordini di scuola, il collaboratore presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità per le stesse necessità.
Le misure adottate per gli studenti di infanzia e primaria con disabilità
Per garantire il diritto all’inclusione scolastica, il nuovo CCNL (Allegato A) prevede che i collaboratori scolastici offrano supporto materiale non specialistico agli alunni con disabilità. Questo ausilio riguarda l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale, assicurando che gli studenti con disabilità ricevano l’assistenza necessaria durante la loro giornata scolastica.
Per approfondire:
Corso Miur online: l’affiancamento al sostegno nella classe con alunni disabili
Nell’articolo 54 del nuovo contratto, che regola gli incarichi retribuiti in caso di assunzione di responsabilità aggiuntive o situazioni di particolare rischio o disagio, si pone la questione di come integrare l’obbligo di assistenza igienica per gli studenti di Infanzia e Primaria con la possibilità di attribuire incarichi retribuiti. La distinzione tra ciò che rientra nei compiti obbligatori e ciò che può essere considerato retribuibile sarà determinata analizzando i compiti di assistenza agli alunni, inclusi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità.
Tali compiti, pur facendo parte delle funzioni ordinarie, potrebbero richiedere un’assunzione di responsabilità, rischio o disagio ulteriori. Pertanto, la valutazione di quali incarichi specifici possano essere considerati per un’eventuale retribuzione aggiuntiva sarà effettuata caso per caso, tenendo conto delle condizioni specifiche di ciascun alunno e della natura delle responsabilità assunte dal collaboratore.
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