Prima del 1977 esistevano le classi differenziali: gli studenti con disabilità venivano tutti inseriti in classi a parte, separati dagli studenti cosiddetti “normodotati”. La prima tappa verso l’inclusione scolastica si ottenne attraverso il loro inserimento nelle classi con gli altri alunni. Tuttavia il semplice inserimento di studenti con disabilità all’interno delle classi fino ad allora definite “normali”, non è ancora una vera e propria inclusione, in quanto rimanevano un gruppo a parte rispetto alla classe.
La legge n.104 del 1992 ha stabilito il diritto al lavoro e allo studio delle persone con disabilità, riconoscendo anche il diritto di questi studenti di essere affiancati dall’insegnante si sostegno.
Nella legge è specificato che l’insegnante di sostegno è co-titolare della classe e quindi partecipa a pieno titolo e a pieno diritto ai consigli di classe e agli scrutini. Il docente inoltre ha diritto di voto non solo per l’alunno che segue, proprio perchè è a tutti gli effetti un insegnante della classe nel suo complesso. La legge in questione ha costituito un’ulteriore tappa verso l’integrazione di tutti gli studenti.
CORSO DI PREPARAZIONE AL TFA: Alta Formazione – Competenze dell’Insegnante di Sostegno nella Scuola
Dal 2010 al 2012, con la Legge n.170 e con la direttiva sui B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), sono stati riconosciuti i diritti allo studio dei ragazzi con D.S.A. ( (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e B.E.S.
La categoria dei B.E.S. è una categoria molto ampia che va a comprendere al suo interno sia alunni diversamente abiliti, che quindi possono presentare patologie motorie o psicofisiche certificate, i D.S.A., che solitamente certificati, da una diagnosi come quella della dislessia, discalculia, disgrafia ecc. ed altri tipi di di bisogni educativi speciali che però non sono certificati, come possono essere lo svantaggio linguistico, economico, sociale e via dicendo. Un B.E.S. può anche essere rappresentato da uno svantaggio causato da una condizione personale, per esempio dovuto a una lunga malattia.
Per queste categorie (D.S.A. e B.E.S. specifici) non vengono affiancati da un insegnante di sostegno ma è l’intero consiglio di classe che deve adottare delle strategie compensative e dispensative, per garantire loro il successo del percorso scolastico.
Come si diventa insegnante di sostegno
Leggi qui:
Nuovo Decreto TFA Sostegno: i criteri di accesso
L’insegnante di sostegno in Italia ha conseguito un adeguato titolo di specializzazione, che non va confuso con l’abilitazione all’insegnamento. Tale titolo è cambiato nel tempo, per quanto riguarda il programma, il numero di ore, durata ed altri dettagli; da diversi anni il titolo di specializzazione delle attività di sostegno si consegue tramite il T.F.A. (acronimo di “Tirocinio Formativo Attivo”), un corso attivato dalle Università con cadenza annuale.
Il titolo di specializzazione è polivalente, quindi un insegnante di sostegno può prendere in carico tutte le tipologie di disabilità (sensoriali visive, sensoriali uditive e psicofisiche).
Quali sono le competenze dell’insegnante di sostegno?
Maria Teodolinda Saturno, insegnante ed autrice, afferma che il ruolo del docente di sostegno è delicato ed al contempo risulta complessa anche la definizione del suo campo di azione.
Le attività integrative e le iniziative di sostegno sono attuate da tutti i docenti della classe secondo il principio di corresponsabilità.
La circolare 199/1979 informa che tutti gli insegnanti di sostegno e di classe devono essere capaci di rispondere ai bisogni educativi degli studenti medianti interventi misurati sulle condizioni personali di ciascuno di essi.
L’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero consiglio di classe e il docente di sostegno è una risorsa per l’intero ambiente d’apprendimento, l’insegnante è difatti assegnato alla classe dell’alunno in questione al fine di garantirne l’inclusione.
L’azione del docente di sostegno è volta al supporto dei colleghi, che richiede molto tatto e capacità di mediazione, fondandosi su una stima reciproca che non andrebbe mai data per scontata. Il superamento delle difficoltà dell’alunno con disabilità richiede il lavoro congiunto e collegiale: l’adattamento del curriculum scolastico, che dovrà tener conto delle istante educative,di istruzione ed individuali (anche degli alunni con bisogni educativi speciali). Il lavoro comunitario di insegnanti di sostegno e su posto comune riguarda anche la predisposizione di materiali e supporti didattici in grado di facilitare il processo di apprendimento di tutti gli alunni.
Il compito del docente di sostegno è anche quello di individuare gli specifici bisogni personali degli alunni disabili, valuta, ad esempio, gli impedimenti ascrivibili a fattori biologici, psicologici, oppure riferibili al contesto scolastico e sociale. Infine l’insegnante di sostegno di sostegno facilita i rapporti e le relazione dei vari operatori coinvolti nella riuscita del processo di inclusione.
Vincolo quinquennale
Per passare su posto comune un docente titolare sul sostegno deve superare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posta e, di conseguenza, non può chiedere la mobilità su un’altra materia (di cui possiede l’abilitazione) prima di aver superato suddetto vincolo di tempo.
Il quinquennio obbligatorio decorre dall’anno scolastico in cui avviene l’immissione in ruolo come docente titolare sul sostegno; mentre per i professori che hanno preso parte alla mobilità dall’anno scolastico in cui hanno ottenuto tale passaggio.
Il conteggio inizia dal principio anche per gli insegnanti già titolari sul sostegno ma in un diverso grado di istruzione.
Ai docenti che non hanno ancora finito il quinquennio di permanenza non è permesso presentare domandare relativamente ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso.
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Come diventare insegnante di sostegno
A cura di: Jessica Mariani